Soglie di allarme e valori limite per taluni inquinanti di cui all'articolo 13
Introduzione
Gli Stati membri sono obbligati, ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2008/50 a dividere l'intero territorio in zone e agglomerati. Questa ripartizione ha lo scopo di organizzare la misurazione dell'inquinamento atmosferico in funzione della contaminazione dell'aria esistente in ogni zona o agglomerato.
L'articolo 13, paragrafo 1 stabilisce che i valori limite fissati nell'allegato XI della direttiva non devono essere superati. Per il biossido di zolfo e il biossido di azoto, l'articolo 13 prevede inoltre soglie di allarme; tali soglie di allarme sono stabilite nell'allegato XII.